PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della provincia Nolana).

      1. È istituita la provincia Nolana, nell'ambito della regione Campania.

Art. 2.
(Composizione della provincia Nolana).

      1. La provincia Nolana, con capoluogo Nola, è costituita dai seguenti comuni: Nola, Acerra, Avella, Baiano, Brusciano, Camposano, Carbonara di Nola, Casamarciano, Castello di Cisterna, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Domicella, Lauro, Liveri, Mariglianella, Marigliano, Marzano di Nola, Moschiano, Mugnano del Cardinale, Ottaviano, Pago del Vallo di Lauro, Palma Campania, Poggiomarino, Quadrelle, Quindici, Roccarainola, San Gennaro Vesuviano, San Giuseppe Vesuviano, San Paolo Bel Sito, San Vitaliano, Saviano, Scisciano, Sirignano, Somma Vesuviana, Sperone, Striano, Taurano, Tufino, Visciano.

Art. 3.
(Elezione degli organi provinciali).

      1. Le elezioni del presidente e del consiglio provinciale della provincia Nolana hanno luogo in concomitanza con la prima consultazione per il rinnovo degli organi di una delle province della regione Campania, compatibilmente con gli adempimenti di cui agli articoli 4 e 5.

Art. 4.
(Adempimenti amministrativi).

      1. Le province di Napoli e di Avellino, entro il termine di dodici mesi decorrente

 

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dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedono alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e deliberano lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposito atto deliberativo, in proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.
      2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati d'intesa con il commissario nominato dal Ministro dell'interno con il compito di curare ogni adempimento connesso all'istituzione della nuova provincia, fino all'insediamento degli organi elettivi. Le relative procedure devono essere improrogabilmente completate prima delle elezioni degli organi delle due province di cui al citato comma 1 e della provincia Nolana.
      3. Fino alla data delle elezioni di cui all'articolo 3, gli organi delle province di Napoli e di Avellino continuano ad esercitare le funzioni nell'ambito dell'intero territorio della circoscrizione esistente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.
(Revisione delle circoscrizioni elettorali, giudiziarie e finanziarie).

      1. Nello stesso termine di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Napoli, di Avellino e della provincia Nolana, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni.
      2. Il Governo è autorizzato a procedere alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie e di quelle degli uffici finanziari al fine di armonizzarle con l'ordinamento territoriale della provincia Nolana.

Art. 6.
(Personale della provincia Nolana).

      1. È assegnato alla provincia Nolana, sulla base della ripartizione di cui ai

 

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commi 1 e 2 dell'articolo 4, il personale proveniente dagli enti territoriali che gestiscono i servizi sul territorio della provincia stessa, alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione delle disposizioni vigenti in materia di mobilità.

Art. 7.
(Affari amministrativi e giurisdizionali).

      1. Tutti gli affari amministrativi e giurisdizionali pendenti alla data di inizio del funzionamento degli organi della provincia Nolana, presso l'ufficio territoriale del governo e gli altri organi delle province di Napoli e di Avellino, relativi a cittadini ed enti situati nei comuni di cui all'articolo 2, sono trasferiti ai rispettivi organi ed uffici della provincia Nolana.

Art. 8.
(Risorse finanziarie
della provincia Nolana).

      1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia Nolana per la spesa corrente, il Ministero dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre, dai contributi erariali ordinari destinati alle amministrazioni provinciali di Napoli e di Avellino, in via provvisoria, la quota parte da attribuire al nuovo ente per il 90 per cento in proporzione alle popolazioni residenti interessate, come risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'Istituto nazionale di statistica, e per il restante 10 per cento in proporzione alle dimensioni territoriali degli enti interessati. Per gli anni successivi al primo, si provvede alla verifica di validità del riparto provvisorio. Le risorse finanziarie in conto capitale sono ripartite in relazione alla attribuzione di titolarità di specifici beni ai quali gli investimenti si riferiscono.

 

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      2. Nel periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni degli organi del nuovo ente ed il 1o gennaio dell'anno successivo, gli organi delle province di Napoli, di Avellino e della provincia Nolana concordano, sulla base dei criteri di cui al comma 1, lo scorporo dal bilancio delle province di Napoli e di Avellino dei fondi di spettanza della provincia Nolana.

Art. 9.
(Adempimenti governativi
e variazione nei bilanci).

      1. Il Ministero dell'interno provvede alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale, nonché alla costruzione ed all'arredamento della sede dell'amministrazione della provincia Nolana. L'onere grava sullo stato di previsione del Ministero stesso.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      3. Ciascuna amministrazione dello Stato valuta, anche in relazione alle disponibilità di bilancio, l'opportunità di istituire nella provincia Nolana i propri uffici periferici al fine di garantire l'efficienza amministrativa.

Art. 10.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.